Rimborso del biglietto aereo per malattia o altro legittimo impedimento
Quanti passeggeri nel corso della loro vita hanno dovuto rinunciare ad un volo a causa di un legittimo impedimento, come la malattia?
Sicuramente, tanti.
Magari qualche passeggero, convinto dalle politiche delle compagnie aeree in ordine a tali tipi di rimborsi ha sottoscritto l’assicurazione per non rischiare di perdere il costo del biglietto.
Ma cosa dice la normativa?
Il Codice della Navigazione all’art. 945 così recita: “Se la partenza del passeggero è impedita per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già pagato. Se l’impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni. Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell’impedimento e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di aver sopportato a causa della ritardata notizia dell’impedimento, entro il limite massimo dell’ammontare del prezzo del biglietto”.
In sintesi, se il passeggero è impossibilitato a partire per malattia o altra circostanza dimostrabile, deve, senza indugio, comunicarlo alla compagnia aerea la quale sarà obbligata a rimborsare il costo del biglietto.
Tra l’altro, il legittimo impedimento del passeggero estende il diritto al rimborso del biglietto anche agli altri componenti della famiglia che avrebbero dovuto viaggiare insieme al passeggero colpito dall’impedimento.
Pertanto la sottoscrizione di un’assicurazione viaggio È ASSOLUTAMENTE NON NECESSARIA per aver diritto al rimborso del biglietto.
Cosa accade per i biglietti non utilizzati e per i quali non è stata effettuata la comunicazione di legittimo impedimento?
In questo caso, il passeggero che non ha comunicato per tempo il proprio legittimo impedimento potrà richiedere il rimborso delle tasse aeroportuali alla compagnia aerea.